Con Sentenza n. 76/2024 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto si è pronunciata dichiarando l’irregolarità del conto giudiziale dell’economo e non procedendo, di conseguenza, al discarico dell’agente.
L’irregolarità del conto fa riferimento alla natura delle spese sostenute tramite anticipazione di cassa economale, difformi rispetto a quanto previsto nel regolamento di economato e nel regolamento di contabilità oltre ad essere in contrasto con le specifiche funzioni della Cassa Economale così come previste dal legislatore.
“La costituzione di specifici fondi cassa economali per il pagamento dei contributi speciali, quindi, non solo non trova fondamento nella disciplina regolamentare dell’Ente, ma appare contrastare con la natura tipica -così come delineata dalla legge (art. 153 TUEL) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte- della cassa economale: l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all’ esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l’erogazione di servizi) per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (in questo senso, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n, 51/A/2023).”
La gestione economale costituisce una gestione in deroga rispetto alle ordinarie procedure di spesa previste dagli artt. 182 e ss. del TUEL. Tale gestione deve essere attivata solo per le voci tassativamente previste nel relativo regolamento e non deve risultare strumento che consente di evitare la regolare assunzione di un impegno di spesa anche parcellizzando artificiosamente le spese che il Comune intende sostenere.
Ancora una volta emerge l’importanza per gli enti di adottare regolamenti aggiornati e puntuali sia nella definizione delle modalità di gestione che delle responsabilità. La Corte dei Conti, come anche recentemente riportato su un nostro articolo, richiama ed analizza gli strumenti regolatori dell’ente nel corso delle istruttorie attivate.