La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per La Lombardia con Sentenza n. 47/2024 ha ritenuto permanere la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, tenuto alla resa del conto giudiziale, e sussistere la giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di omesso riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti presso la struttura ricettiva, anche dopo la modifica normativa introdotta dal D.L. n. 34/2020 e art. 5 quinquies D.L. n. 146/2021.
Il motivo della decisione è così espresso: “Il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sui gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al comune impositore dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla cui stregua i mutamenti normativi, recati dall’art. 180, co. 3, D.L. n.34/2020, art. 5 – quinquies D.L. n. 146/2021, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo contabile dello stesso (ex multis, Sez. II app. n. 275/2022, Sez. I app. n. 30 e n. 107/2023, Sez. III app. nn. 247/2021; 68/2023).”
Torna così alla ribalta la dibattuta questione relativa alla individuazione quali “agenti contabili” dei gestori di attività ricettive che abbiano avuto il maneggio delle imposte incassate e da riversare al Comune.
In seguito al deposito della citata Sentenza n. 47/2024 tutti i comuni lombardi sono stati raggiunti da specifica richiesta di depositare i conti giudiziali degli agenti contabili gestori di strutture ricettive a far data dall’esercizio finanziario 2021.