Con la recente deliberazione n. 62/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha ribadito che il cd. “tetto” ai compensi degli amministratori di società pubbliche di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 7, T.U.S.P. e 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, va determinato al lordo degli oneri previdenziali a carico della società.
La Sezione ha infatti ricordato:
a) l’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e l’art. 11, comma 6, T.U.S.P. costituiscono espressione del generale principio di onnicomprensività del trattamento economico riconoscibile dell’amministratore societario: difatti, la prima disposizione utilizza la locuzione di “costo complessivamente sostenuto” dalla società nell’anno 2013; la seconda disposizione, invece, fa riferimento al “trattamento economico annuo onnicomprensivo”;
b) in relazione al suddetto principio il Legislatore ha introdotto un limite di spesa per finalità di coordinamento della finanza pubblica e tutela degli equilibri di bilancio;
c) fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”, ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo rilevano le seguenti componenti: a) i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; b) gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; c) gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell’erogazione – carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi (cfr. Orientamento del 10 giugno 2019 adottato dal MEF in qualità di Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016; in senso conforme: C. conti, sez. reg. contr. per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 7/2024/REF);
d) il costo a carico della società controllata per la remunerazione del proprio organo amministrativo rappresenta un costo a carico della finanza pubblica, per il cui contenimento il legislatore ha introdotto un limite massimo di spesa: tale limite, per essere realmente rispettato – in ossequio alla ratio sottesa alla previsione della disciplina de qua – deve comprendere nel suo computo ogni voce di spesa a carico del bilancio della società e, conseguentemente, del bilancio consolidato con quello dell’ente pubblico socio.
Dunque, sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l’organo amministrativo, devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.).