Come noto, l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (di seguito, anche T.U.), disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
Con la circolare numero 57 del 18-04-2024, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità applicative della citata disposizione.
Seppur rivolta ai soli lavoratori del settore privato, la circolare in esame costituisce comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Essa evidenzia innanzitutto che, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Viene poi precisato che l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese, è riconoscibile solo a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.
Viene inoltre ricordato che la citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Considerato, inoltre, che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2024 si riferisce soltanto alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.
Da ultimo si forniscono precise indicazioni per la compilazione delle denunce contributive (Uniemens/ListaPosPA) da parte delle Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.