Come noto, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009 dispone che “le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Peraltro, secondo un orientamento largamente condiviso a livello ministeriale, con la locuzione “quota limitata” contenuta nella citata disposizione di legge deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari.
Ancora recentemente, poi, l’Aran ha precisato che «il principio della cd. “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente».
Chiarita, dunque, la perdurante applicabilità nei confronti degli enti locali del limite posto dalle citate previsioni normative, occorre capire come comportarsi nel caso in cui l’organico dell’ente risulti composto da un unico dipendente a tempo indeterminato.
A questo interrogativo ha fornito risposta l’Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0022327-P-27/3/2024.
Secondo il Ministero, è palese che l’applicazione nel caso specifico del principio interpretativo sopra richiamato determinerebbe una situazione in cui, non potendosi svolgere una procedura selettiva a causa della mancanza di più potenziali beneficiari e, di conseguenza, non potendosi rispettare il valore non superiore del 50% come limitata quota di personale a cui attribuire il beneficio (che nel caso di specie coinciderebbe con il 100%), si negherebbe sine die l’avanzamento economico all’unico dipendente presente in organico nell’area cui si riferisce la progressione.
In questo caso, conseguentemente, si correrebbe il rischio di non applicare il principio di selettività come declinato dalla definizione di una quota limitata di potenziali destinatari, ma anche di vanificare la finalità meritocratica e premiale delle progressioni economiche, nell’ipotesi in cui il dipendente in questione abbia realizzato uno sviluppo delle proprie competenze professionali ed abbia conseguito risultati individuali e collettivi, rilevati dal sistema di valutazione, giudicati meritevoli di riconoscimento.
In considerazione di quanto sopra osservato, precisa il parere, si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti.