Allineandosi all’orientamento già espresso in passato da altre sezioni regionali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania ha ricordato che “l’indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato, ma una sorta di indennità differita, che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto”, con la conseguenza che, in ipotesi di rinuncia o decurtazione parziale dell’indennità di funzione, deve essere proporzionalmente ridotta la componente indennitaria di fine mandato (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Calabria, n. 2/2023/PAR).
Attraverso tali considerazioni trova conferma l’impossibilità di considerare l’indennità di fine mandato alla stregua di una posta disgiunta – e dunque autonomamente liquidabile – rispetto all’indennità di funzione, di cui costituisce invece, mera componente integrativa, condividendone le sorti in ipotesi di rinuncia abdicativa alla stessa.
Ne deriva che la rinuncia all’indennità di funzione implica e racchiude in sé anche la rinuncia all’indennità di fine mandato, con la conseguenza che le somme eventualmente stanziate a tale titolo restano acquisite al bilancio come economie di spesa.
Con la deliberazione in questione (la n. 312/2023/PAR) la Sezione regionale campana ha però anche ribadito che è preclusa al Sindaco la possibilità di mutare la destinazione della propria indennità di funzione, potendo egli solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. Infatti, l’eventuale rinuncia abdicativa alla predetta indennità produce effetti che rimangono circoscritti nella sfera giuridica del Sindaco stesso e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Campania, 177/2023/PAR).