A più di dodici anni di distanza dal primo timido tentativo di introdurre l’apprendistato nella pubblica amministrazione (si veda l’articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), negli ultimi giorni si sono registrati finalmente alcuni importanti passi avanti in questa direzione.
Proprio ieri, infatti, è stata sancita l’intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante la determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA.
Sulla base di questo provvedimento, le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di apprendisti dovranno prevedere l’espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale.
Nell’ambito di tali selezioni, poi, saranno oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.
In particolare, costituiranno criteri di valutazione:
a) l’attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione post lauream rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
b) la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle medesime, ove attinenti;
c) le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell’ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell’amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.
In ogni caso, però, le amministrazioni interessate a stipulare contratti di apprendistato dovranno sottoscrivere apposite convenzioni con le istituzioni universitarie per l’individuazione degli studenti da assumere (i quali dovranno necessariamente avere meno di 24 anni e aver completato gli esami previsti dal piano di studi).
Parlando infine dell’inquadramento giuridico ed economico del personale così assunto, il decreto stabilisce che quest’ultimo “sarà inquadrato nell’area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall’ordinamento dell’amministrazione procedente”.