Con la sentenza n. 6333/2023 della sezione undicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 9 novembre scorso è stato dichiarato nullo l’accertamento IMU sottoscritto con firma a stampa del Funzionario Responsabile in assenza di delega dirigenziale.
Il contenzioso ha avuto origine a seguito di un accertamento IMU emesso dal comune per l’anno 2021, di oltre 41 mila euro. Il contribuente ha impugnato il provvedimento contestando la legittimità dell’atto per difetto di sottoscrizione in quanto sottoscritto con firma a mezzo stampa, senza l’indicazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
L’articolo 1, comma 87, della legge del 28-12-1995 n. 549 prevede infatti che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Nel caso in esame l’accertamento impugnato riportava la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto il provvedimento del Comune ma l’atto non era stato prodotto nella fase contenziosa rendendo illegittimo l’accertamento stesso. In tal senso si è espressa anche la Cassazione civile, sentenza n.26556/2020.
La medesima Corte di giustizia tributaria del Lazio con una precedente sentenza n.1316/2020 aveva stabilito che ai fini della legittimità dell’atto, non sia sufficiente l’indicazione della “sottoscrizione alla firma a mezzo stampa” in quanto il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dovrebbe addirittura essere allegato, per consentire al contribuente ed al giudice di verificare l’effettiva esistenza e validità della delega.
Nei Comuni in cui è assente la dirigenza, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992 “Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. Si precisa inoltre che la previsione dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, è norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia.
Ne deriva pertanto che in ogni caso la nomina del funzionario responsabile che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, debba risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale, pena la nullità dell’atto a fronte della contestazione del contribuente.
Al fine di evitare rischi di conteziosi, suggeriamo di inserire negli avvisi di accertamento che l’atto di nomina del funzionario responsabile è visionabile su richiesta del contribuente che lo potrà ottenere inviando una mail ad un indirizzo dell’ente; in alternativa l’ente potrebbe pubblicarlo sul proprio sito web istituzionale, indicando il link a fianco all’indicazione degli estremi dell’atto di nomina. L’allegazione del provvedimento, invece, è da ritenersi eccessivo in quanto va oltre l’indicazione della norma: per la validità dell’accertamento occorre infatti che la delibera o il provvedimento di livello dirigenziale siano stati emessi.