Con la recente sentenza n. 17095 del 15 novembre 2023, il TAR del Lazio ha accolto la doglianza relativa al mancato rispetto del principio di pubblicità della prova orale di un concorso, conseguente alla decisione della commissione di espletare i colloqui in modalità telematica senza che sia stata fornita alcuna indicazione ai candidati in ordine alle modalità per assistere alla discussione.
In proposito i Giudici hanno infatti ricordato che, con riguardo alle prove orali svolte in presenza, la pubblicità della seduta è garantita dalla possibilità di accedere all’aula da parte di chi vi abbia interesse (Cons. di Stato, Sez. III, n. 1622/2014; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 691/2023).
Tale logica, si legge nella sentenza, deve essere osservata anche nelle sedute in modalità telematica, ove la tecnologia informatica svolge una funzione ancillare rispetto alla formazione degli atti del procedimento amministrativo.
L’apertura dell’aula virtuale a chiunque abbia interesse a seguire il colloquio si pone dunque a garanzia dei principi di trasparenza e pubblicità che devono caratterizzare le procedure concorsuali.
Per completezza e ai soli fini ricostruttivi del quadro normativo, il Collegio ricorda anche che i principi in argomento sono stati trasfusi nel nuovo testo dell’art. 7 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, in base al quale “le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali”.