Come noto, l’art. 3 del D.L. n. 145/2023 (c.d. decreto “Anticipi”) dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.
Tale incremento, che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale (come gli enti locali), ma con oneri a carico dei propri bilanci, è di importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli (qui le tabelle predisposte dalla UIL per il comparto Funzioni locali).
L’anticipo è limitato al solo personale assunto a tempo indeterminato, per cui restano esclusi i dipendenti a termine e gli altri lavoratori con contratto di lavoro flessibile.
Per la determinazione dell’onere complessivo, utile ai fini della determinazione della provvista dei fondi necessari per l’eventuale liquidazione dell’anticipo a dicembre, gli enti locali dovranno poi necessariamente considerare anche la spesa relativa agli oneri riflessi (contributi previdenziali e assistenziali) e all’IRAP.
L’articolo 3 specifica chiaramente che l’incremento in oggetto viene disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo (e non un arretrato), che andrà poi scontato dagli aumenti a regime che vi saranno con i futuri rinnovi contrattuali.
Da ciò discendono alcune importanti conseguenze:
1) l’anticipo non dovrà essere erogato ai dipendenti cessati nel corso dell’anno 2023;
2) per contro, però, dovrà essere corrisposto per intero al personale assunto in corso d’anno, senza alcun riproporzionamento (chiaramente, i dipendenti in part-time andranno invece riproporzionati);
3) l’anticipo dell’IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché in questo caso non ci troviamo di fronte ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti;
4) non sembra corretto finanziare l’anticipo in oggetto con l’importo stanziato a titolo di Fondo Rinnovi Contrattuali (Missione 20, Programma 3 della parte spesa del bilancio) per l’anno 2023, poiché quest’ultimo servirà poi al momento della sottoscrizione del nuovo CCNL per finanziare gli arretrati contrattuali concernenti l’annualità in corso;
5) trattandosi, come detto più volte, di un anticipo, il relativo onere non dovrebbe poter essere escluso dal calcolo del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal D.M. del 17.3.2020, poiché la normativa oggi vigente consente di sterilizzare a tal fine soltanto gli arretrati contrattuali (art, 3, comma 4-ter, D.L. 36/2022).
Ricordiamo, infine, che nel caso gli enti locali non procedano all’erogazione dell’anticipo a dicembre 2023, l’aumento sarà erogato su base mensile a partire da gennaio 2024 (così dispone infatti l’art. 10 del ddl di Bilancio 2024).