È stata emanata di recente la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023, con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).
Per quanto più interessa in questa sede, merita di essere segnalato il richiamo che il Ministero fa alla previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24, la quale – riportando la medesima disposizione già contenuta all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87- esclude l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81del 2015 per i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private (incluse le filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero da enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Per effetto di tale disposizione, precisa la circolare, ai contratti stipulati dai soggetti sopra indicati non si applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto-legge n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall’articolo36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l’utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro.
Sul punto, pertanto, fatti salvi eventuali chiarimenti che potranno essere forniti dal Dipartimento per la funzione pubblica, il Ministero precisa che la durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua ad essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall’articolo19, comma 1, del d.lgs. n. 81del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.