Con il recente parere n. 2163/2023, il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nell’art. 45, comma 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, la quale stabilisce che “… una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale“.
Al Ministero è stato chiesto in particolare: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell’Ente (se non sussiste capienza in quell’accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l’Amministrazione possa, ai sensi del principio di fiducia di cui all’art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d’appalto (in primis RUP).
In risposta ai suddetti quesiti il MIMS ha affermato che:
1) le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante;
2) l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.
Con altro parere, il n. 2059/2023, il Ministero ha poi chiarito che la disposizione recata dall’art. 8, c. 5, del D.L. 13/2023 (convertito dalla L 41/2023), la quale prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR-PNC, deve ritenersi applicabile anche in costanza del D.Lgs. 36/2023.
Il Servizio di consulenza del MIMS ha infatti ribadito che quella in esame è disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (D.Lgs n. 36/2023) è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Pertanto dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 5, del D.L. 13/2023 e all’art. 225, co. 8, del D.Lgs. 36/2023, risulta che l’art. 8 del D.L. n.13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.