Nel recente parere AS1912/2023 reso nell’ambito della propria attività di segnalazione, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha censurato l’interpretazione applicativa effettuata da un’autorità d’ambito per i rifiuti relativamente al c. 10 dell’art. 238 del D. Lgs. 152/2006 (esenzione della componente variabile della Tari per le utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti al di fuori del servizio pubblico); tale autorità d’ambito ha previsto la totale esenzione dalla quota variabile della TARI per le utenze non domestiche (UND) solo quando tale scelta sia effettuata per almeno due anni e per la totalità dei rifiuti differenziati prodotti.
Secondo l’Antitrust, la suddetta interpretazione “è idonea a privare di effettiva cogenza la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Infatti, tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le UND non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all’urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un’ingiustificata estensione della propria privativa, a prescindere dalla qualità e dal costo del servizio offerto”.
Questa ulteriore pronuncia conferma come l’interpretazione restrittiva che ammetterebbe la fuoriuscita soltanto con modalità esclusiva non sia in linea con le finalità del legislatore e che invece la scelta di conferire soltanto alcune frazioni sia decisamente più ragionevole e condivisibile, come anche già affermato da più parti (Ministero per la Transizione Ecologica e ARERA in primis).
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- Fabrizio Robbiano
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