Eccezione fatta per gli enti locali di “piccole dimensioni” così come individuati dal paragrafo 9.3.3 del Principio contabile della programmazione, oggi scade il primo degli adempimenti previsti dal nuovo processo di bilancio: la presentazione ai Responsabili dei servizi dell’atto di indirizzo dell’Organo esecutivo e del bilancio tecnico.
L’atto di indirizzo è così definito dal Principio contabile “atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto”.
Evidenziamo in primo luogo che la redazione dell’atto di indirizzo previsto non è obbligatoria.
Nel caso di assenza di variazioni rispetto alle indicazioni e agli obiettivi esplicitati nel DUP o di assenza di variazioni normative intervenute dopo la redazione del DUP, le linee di indirizzo fornite dall’Organo esecutivo in sede di Documento Unico di Programmazione sono già a disposizione di tutti i Responsabili di servizio. Lo stesso esempio n. 2 dell’Appendice Tecnica del citato Principio contabile prevede: «L’assessore segnala altresì che l’assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della Giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.»
Quali sono pertanto i diversi contesti che si possono verificare all’interno di un ente?
Caso 1) DUP approvato dalla Giunta entro il 31 luglio o comunque entro una data precedente il 15 settembre e in tempo utile per consentire al RSF di recepire indirizzi e numeri all’interno del bilancio tecnico. In questo caso non è obbligatorio deliberare un atto di indirizzo per permettere l’ordinato svolgimento delle attività successive ma, a parere della scrivente, è opportuno procedere alternativamente come segue:
- comunicazione dell’Assessore alla partita che conferma le linee di indirizzo presenti nel DUP,
- delibera di atto di indirizzo che conferma quanto espresso nel DUP.
Caso 2) DUP approvato dalla Giunta entro il 31 luglio al quale l’Organo esecutivo intende apportare modifiche o integrazioni. In questo caso è necessaria la deliberazione da parte della Giunta dell’atto di indirizzo.
Caso 3) DUP non approvato dalla Giunta entro il 31 luglio o data successiva. In questo caso l’Ente può procedere in due modi:
- deliberare l’atto di indirizzo che sarà successivamente recepito nel DUP il quale dovrà essere redatto in ogni caso entro il 20 ottobre,
- far approvare dalla Giunta il DUP prima del 5 ottobre ed in tempo utile perché i Responsabili dei servizi possano proporre le previsioni di entrata e di spesa di propria competenza alla luce di quanto previsto nel DUP stesso.
Rispettare le scadenze in considerazione di tutti i passaggi organizzativi sopra citati è molto difficile ma è bene considerare che le stesse scadenze si configurano come termini ordinatori e, pur nel rispetto della volontà e della ratio della norma che mira ad agevolare l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, in considerazione dell’importanza e della strategicità di una ragionata e puntuale programmazione si ritiene che si possano adottare tempistiche comunque congrue rispetto al termine ultimo di adozione da parte della Giunta dello schema di bilancio e tutti i suoi allegati (15 novembre) anche se non rigorosamente in linea con il nuovo dettato normativo.