Con Deliberazione 3 agosto 2023 n. 385 l’Autorità ARERA ha emanato lo schema tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. La delibera chiude così il percorso di consultazione che aveva visto pochi mesi fa l’emanazione del documento per la consultazione 262/2023 (orientamenti finali) sul quale proprio l’Autorità aveva richiesto riscontri a tutti i soggetti interessati. Nell’articolo pubblicato il 30 giugno scorso avevamo avanzato alcune perplessità in merito al testo posto in consultazione. Continua a destare preoccupazione l’utilizzo delle regole del Metodo Tariffario pro-termpore vigente al fine di determinare il corrispettivo del Gestore ma qualche chiarimento al testo è stato apportato.
ARERA ha infatti reso noto che sono pervenute 29 segnalazioni da parte di soggetti qualificati, che hanno posto sul tavolo diverse questioni: l’Autorità ha ritenuto opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle Parti nonché di favorire un ordinato recepimento della nuova disciplina.
NeoPA ha affiancato una decina di Comuni (oltre il 30% dei soggetti che hanno avanzato proposte) e buona parte delle migliorie apportate al documento sono anche frutto di tali segnalazioni, come evidenziato nel testo della Deliberazione anche dalla stessa Autorità. In particolare sono 3 i punti su cui le perplessità evidenziate hanno condotto a modifiche sostanziali:
avevamo evidenziato l’opportunità di escludere i gestori della tariffa e rapporti con gli utenti dall’obbligo di adeguamento contrattuale laddove gli stessi coincidessero con i Comuni affidanti il servizio: ARERA ora ha previsto che “sono, […], da ritenersi esclusi dall’applicazione dello schema tipo tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall’ETC in economia, per la mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario, tale da giustificare una disciplina negoziale dei rapporti tra le Parti”;
nelle comunicazioni trasmesse dagli enti si evidenziava la perplessità sulle tempistiche di adeguamento, proposte in prima battuta pari a 60 giorni dall’emanazione della delibera: il nuovo testo stabilisce “che gli Enti territorialmente competenti debbano provvedervi non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”;
infine, aspetto più rilevante in quanto direttamente incidente nei rapporti economici tra Comune e soggetto affidatario, ora si dispone che il corrispettivo contrattuale “sia determinato in conformità alla metodologia tariffaria pro tempore vigente, con la precisazione che – in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 e sulla base di quanto stabilmente previsto dalla regolazione tariffaria medesima – le Parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione della regolazione, ove comunque venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario”.
Per ulteriori approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo, l’Autorità stabilisce che essi verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite, all’uopo, nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF.