Con la recente Deliberazione n. 11/SEZAUT/2023, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che la riduzione del 10% prevista dalla legge n. 266/2005 non si applica alle nuove indennità fissate dall’articolo 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ma si utilizza soltanto ai fini del calcolo del differenziale incrementale rispetto al nuovo importo previsto a regime a decorrere dall’anno 2024 sulla cui base operare gli adeguamenti percentuali disposti dal comma 584 dell’art. 1 citato nella fase di regime transitorio (45% e 68% rispettivamente negli anni 2022 e 2023).
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