È stata diffusa ieri la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti con la quale vengono forniti importanti chiarimenti interpretativi e alcune prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare successivamente al 1° luglio 2023.
Il primo chiarimento contenuto nella circolare riguarda la normativa applicabile alle procedure di affidamento degli appalti di opere finanziate con fondi PNRR, nello specifico, frutto della lettura sistemica di due commi del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023: l’art. 225 comma 8 che prevede l’applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, del regime speciale previsto dal D.L 77/2021, e l’art. 226 comma 1 che prevede l’abrogazione del previgente codice D.Lgs. 50/2016 a far data dal 1° luglio 2023.
Il Ministero conferma la specialità delle disposizione del DL 77/2021 e s.m.i precisando che “una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all’articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al l luglio 2023” sottolineando, inoltre, che quanto rilevato appare conforme alla volontà del legislatore in quanto le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state introdotte al fine di snellire le procedure amministrative e per consentire una efficace e tempestiva realizzazione di tali opere.
Un ulteriore chiarimento riguarda poi il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti applicabile alle gare PNRR e PNC indette da Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 52 comma 1, lett. 1.2 del DL 77/2021, che, fino al 31 dicembre 2023, consente a tali enti di bandire le gare, in aggiunta alle ordinarie modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, anche come aggregazione di stazioni appaltanti attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
Anche in tal caso, sottolinea la circolare, la disciplina è quella derogatoria. Fino alla data del 31/12/2023, pertanto, per gli interventi PNRR e assimilati, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 62 e 63) per i comuni non capoluogo. Occorre evidenziare, tuttavia, che le indicazioni interpretative fornite non sono intese ad esonerare le stazioni appaltanti dal conseguire i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 36/2023, ma piuttosto come provvedimento provvisorio ed esortazione ad attivarsi fin da subito per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema disciplinato dall’Allegato II.4 del citato D.Lgs. 36/2023.