Nel recente parere consultivo n. 27/2023, l’ANAC, riscontrando il quesito posto da un comune circa gli adempimenti da espletare per l’affidamento della gestione della farmacia comunale e dei servizi sociali alla propria azienda speciale, ha ricordato come l’ente sia tenuto ad effettuare opportune verifiche di congruità circa la convenienza di tale scelta. L’Autorità ha infatti evidenziato come il ricorso all’affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economia (ad eccezione dei servizi a rete) ad un’azienda speciale rientri tra le opzioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 201/2022 che ha riordinato la disciplina riguardante i suddetti servizi.
Per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l’ente deve pertanto tenere conto, ai sensi del c. 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 201/2022, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. L’esito di tale verifica deve essere formalizzato in un’apposita relazione, da approvarsi a cura del Consiglio comunale, nella quale devono essere evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.