Con la pubblicazione del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” in GU Serie Generale 1° giugno 2023, n. 127 è confermata la proroga al 31 luglio 2023 del termine ultimo per la trasmissione della Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas per tutti gli enti compresi nell’allegato al comunicato RGS in data odierna.
La data del 31 luglio 2023 rimane l’ultima scadenza utile per poter procedere all’eventuale modifica della Certificazione stessa per tutti gli altri enti, esclusi quelli alluvionati compresi nel citato allegato, che dovevano trasmettere perentoriamente entro il 31 maggio 2023 la Certificazione ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.