Nel ribadire l’impossibilità allo stato attuale di riconoscere agli amministratori delle società a controllo pubblico compensi eccedenti l’80 per cento di quanto erogato allo stesso titolo nel 2013 (stante la perdurante vigenza in via transitoria del limite di spesa previsto dall’art 4, comma 4, del D.L. 95/2012), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto (con deliberazione n. 160/2023/PAR) ha auspicato una sollecita approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (cd. “Decreto fasce”) così da evitare “le ulteriori disfunzioni derivanti dall’ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio (quale quello contenuto negli artt. 11, comma 7, del citato d.lgs. n. 175 del 2016 e 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012), per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica”, nonché per la “fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un’efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria”.
Pertanto, alla luce del quadro normativo oggi vigente e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza contabile, il limite previsto dall’art 4, comma 4, del D.L. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società ovvero in presenza di situazioni nuove e contingenti come, ad esempio, le aumentate competenze della società o l’ampliamento della relativa struttura in esito a operazione di aggregazione derivate dalla necessità di dare attuazione a piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di implementazione delle attività rientranti nell’oggetto sociale della società, di correlate e accresciute responsabilità manageriali (in termini, anche Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 29/2020/PAR. Si richiamano anche: Corte dei conti, SRC Lombardia n. 88/2015/PAR; SRC Emilia –Romagna n. 19/2015/PAR; SRC Abruzzo n. 80/2016/PAR) – né tantomeno per la necessità “di pseudo-indicizzare un compenso che altrimenti risulterebbe fuori mercato, riferendosi a un paradigma scarsamente remunerativo essendo esso risalente a 7 anni or sono”, come nel caso sottoposto all’esame della Sezione.