L’ avviso di accertamento relativo alla TARI è illegittimo per insufficiente o difetto di motivazione quando il Comune omette l’indicazione della fonte dalla quale ha accertato la superficie dell’immobile diversa da quella dichiarata dal contribuente sulla quale calcolare la tassa, trattandosi di omissione relativa ad un elemento essenziale dell’avviso di accertamento, che dà certezza del dato relativo: è quanto statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia con sent. 971/2023.
Nella pronuncia, i giudici tributari, pur confermando la facoltà per gli Enti di chiedere ai contribuenti dati e notizie, attraverso questionari, e disporre l’ispezione dei locali soggetti a tributo mediante personale autorizzato, precisano inoltre che non è prevista alcuna norma che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali e pertanto l’Ente può emettere un accertamento senza instaurare prioritariamente un confronto con il contribuente.