Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 (Supplemento Ordinario n. 12) è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il Codice (con i relativi allegati) è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le disposizioni ivi contenute acquisiranno efficacia soltanto a far data dal 1° luglio 2023 (come confermato recentemente anche dal Mims).
Tra le molte novità introdotte dalla nuova normativa, c’è anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili.
L’Anci, al fine di supportare le amministrazioni nella prima applicazione della nuova disciplina (contenuta nell’art. 45), ha pubblicato in questi giorni il suo 40° Quaderno operativo.
Il documento propone anche un utilissimo modello di Regolamento per la definizione degli incentivi medesimi.
Residuano tuttavia ancora alcuni dubbi in merito alla corretta imputazione dell’IRAP sui compensi dovuti ai dipendenti pubblici destinatari dell’incentivo, se al bilancio comunale o alle risorse finanziarie destinate a compensare le attività incentivante.
Secondo Anci, l’onere IRAP sui compensi dovuti ai dipendenti comunali destinatari dell’incentivo deve essere in tutto e per tutto trattato come gli oneri previdenziali e assistenziali e, pertanto, posto direttamente a loro carico. Interpretazione per certi versi condivisibile, visti i precedenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, ma comunque tutta da verificare alla luce delle evidenti diversità lessicali che emergono dal confronto tra questa disposizione e quella di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, la quale prevede invece espressamente che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI debbano essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP.