Con deliberazione n. 115/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che, “al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.
La richiesta di parere è stata formulata dal Sindaco di un Comune al fine di valutare se “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016” sia consentito utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”.
L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha ricordato la Corte, dispone che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale … non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Per cui, in assenza di specificazioni diverse da parte del legislatore, come è stato rilevato dalla Sezione Puglia (n. 99/PAR/2018) nel “computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo, a tal fine destinate”. Questione analoga è stata trattata da questa Sezione (Lombardia 54/2018/PAR e 116/2018/PAR), nonché dalla Sezione delle autonomie (26/2014 e 34/2016) e, pur nelle differenti angolature, è sempre stato considerato come tetto l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e non ai singoli fondi contrattuali.
Le considerazioni che precedono privano pertanto di fondamento l’operazione di “isolamento” prospettata dall’Ente, ai fini del calcolo del tetto del 2016, del salario accessorio del segretario comunale, poiché il limite ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale.
Ciò che rileva, proseguono i Giudici, non è l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento, “ma la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale” (Sezione Puglia n. 27/2019).
Il dubbio interpretativo del comune nascerebbe dalla sopravvenuta circolare della RGS n. 25 del 10 giugno 2022, richiamata esplicitamente nel quesito, sull’inserimento delle informazioni del conto annuale, dove si afferma che “in sede di verifica del limite di spesa 2016, l’algoritmo del Conto annuale controlla che le voci accessorie soggette a limite complessivamente spettanti al segretario comunale e provinciale non si incrementino rispetto all’anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola amministrazione (segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (segreteria convenzionata)”.
Ebbene, a prescindere dalla collocazione delle circolari ministeriali nella gerarchia delle fonti, il Collegio osserva che la corposa Circolare richiamata attiene alle istruzioni tecniche per la compilazione del Conto annuale della pubblica amministrazione, finalità di natura meramente tecnico-organizzativa. Non può pertanto essere oggetto di dubbi interpretativi rispetto ad una norma primaria sulla quale sono intervenute molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile.
Orbene, se dal punto di vista giuridico l’interpretazione proposta dalla Magistratura contabile appare certamente condivisibile, sul piano strettamente pratico, invece, essa crea non pochi problemi agli enti locali, poiché un qualunque aumento della quota di convenzione di segreteria rispetto al 2016 (ovvero il passaggio da una situazione di segreteria convenzionata nel 2016 a quella di segretario titolare di sede unica nell’anno di riferimento) produce un corrispondente obbligo di riduzione delle risorse decentrate e/o del salario accessorio delle EQ.
L’art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 ha offerto una soluzione solo parziale al problema, poiché ha previsto l’esclusione (fino al 31 dicembre 2026) del costo dei segretari dal suddetto limite di spesa solo per i comuni che ne risultavano sprovvisti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.