Con il comunicato di venerdì scorso con cui RGS comunicava la messa in linea dei modelli concernenti la Certificazione dei fondi emergenziali relativa all’anno 2022 è stata resa nota una importantissima novità.
Il Tavolo tecnico di cui art. 106 comma 2 del DL. 34/2020 ha valutato di trattare, ai fini del conguaglio finale, la Certificazione 2022 in modo differente rispetto alle Certificazioni degli anni 2020 e 2021.
La novità prevista nella lettura delle risultanze della Certificazione 2022 è la seguente: “Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).”
La decisione del Tavolo tecnico è certamente di grande rilievo in quanto sposta il criterio di definizione del “Saldo complessivo” della Certificazione COVID-19/2022 sulla somma algebrica delle maggiori e minori spese senza considerare il valore del rigo Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) nel caso in cui quest’ultimo risulti positivo.
L’effetto delle maggiori entrate rilevate in sede di Certificazione è quello di migliorare il Saldo complessivo della stessa andando ad “annullare” di fatto l’utilizzo dell’avanzo da Fondone Covid applicato nel corso dell’anno 2022 costringendo così l’ente a dover mantenere una somma vincolata al 31.12.2022 a titolo di Fondone Covid ai fini della restituzione allo Stato delle somme non utilizzate.
La novità prevista dal Tavolo tecnico è chiaramente di grande impatto per tutti quegli enti che hanno registrato maggiori entrate ai fini della Certificazione 2022 e registrato di conseguenza gli opportuni vincoli in avanzo al 31.12.2022. Come è noto molti enti hanno già provveduto ad elaborare la Certificazione in modo da poter definire i vincoli sul risultato di amministrazione in sede di Rendiconto 2022.
Alla luce di tutto quanto sopra anche coloro che si sono mossi in anticipo e che speravano di non dover rimettere più mano alle quote del risultato di amministrazione dovranno considerare che sarà necessario operare una variazione, positiva in quanto avrà l’effetto di liberare quote in precedenza vincolate.