Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato oggi, con modificazioni, il ddl n. 564, di conversione del decreto-legge n. 13 sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo passerà ora all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione.
Tra le novità di maggior rilievo inserite in sede di conversione, si segnalano in particolare:
1) l’introduzione dell’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento (individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b) e comma 861, della legge 30 dicembre 2018 n. 145) da valutare ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento;
2) l’estensione al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro dell’applicazione delle modalità speciali previste dalla normativa vigente per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l’attuazione del medesimo Piano;
3) l’estensione della possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all’attuazione del PNRR;
4) l’inserimento nel comma 3 dell’art. 8 di un ulteriore periodo volto a prevedere anche per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, calcolando tale adeguamento sui valori della retribuzione di posizione e di risultato contrattualmente previsti per la fascia di appartenenza dell’ente di assegnazione.