Sussiste responsabilità amministrativa in capo al Segretario comunale laddove l’ente di appartenenza venga condannato alla rifusione delle spese di lite per l’illegittimo diniego opposto dal Segretario stesso all’istanza di accesso formulata da alcuni consiglieri comunali.
È quanto ha affermato la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania nella recente sentenza n. 136/2023.
Il Collegio, infatti, aderendo alla prospettazione attorea, ha ravvisato l’illiceità del comportamento negligentemente serbato dal Segretario comunale il quale, attraverso un’inescusabile condotta dilatoria ed ostruzionistica, ha vanificato l’istanza di accesso formulata da taluni consiglieri, così contravvenendo ai propri doveri d’ufficio. L’antigiuridicità del descritto contegno, gravemente colposo, è parsa ai Giudici evidente, stante il ruolo che l’ordinamento attribuisce al Segretario comunale, quale vertice giuridico – amministrativo dell’Ente, tenuto a garantirne la legittimità dell’azione amministrativa.
È stata poi giudicata del tutto irrilevante nel caso di specie la circostanza che i consiglieri richiedenti l’accesso avrebbero dovuto rivolgere la relativa istanza direttamente agli uffici in possesso della documentazione richiesta.
In proposito, ricorda la sentenza, è stato infatti condivisibilmente affermato in giurisprudenza che “la ripartizione interna delle competenze tra i diversi uffici è normativamente indifferente per il soggetto che entra in contatto o in relazione con l’Amministrazione, intesa quale Ente ed apparato; di talché, anche al fine di non “aggravare il procedimento” e perseguire i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed imparzialità dell’agere dei pubblici poteri (art. 1 l. 241/90), costituisce munus ineludibilmente gravante in capo all’ufficio compulsato – massimamente, poi, se si tratti della figura del segretario comunale – quello di trasmettere gli atti all’organo o all’ufficio competente alla trattazione ed alla adozione del provvedimento finale” (Tar Campania, Sez. VI, sent. n. 3000/2020).