Qualora i diritti di segreteria incassati dall’ente in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al Segretario comunale, possono gli stessi, nella parte eccedente, essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo?
È nel dare riscontro al presente quesito che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha precisato (con deliberazione n. 25/2023/PAR) che tanto l’interpretazione letterale quanto la ratio della norma indicano che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del D.L. 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale.
Una diversa ricostruzione non sarebbe in linea con quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/AUT/2008, ove si precisa “che la quantificazione della quota spettante al Segretario rogante di tali diritti, si traduce in un corrispondente onere a carico dell’Ente presso il quale l’interessato presta servizio e pertanto l’esatta determinazione di tale quantum deve essere fatta tenendo presente il principio del buon andamento della P.A. sancito dal richiamato art. 97 Costituzione; principio che, come è noto, si concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione finanziaria e quindi anche della regola di evitare aggravi di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l’Ente, onde assicurare una spendita di risorse sempre finalizzata alla produzione di un servizio pubblico”.
In conclusione, pertanto, l’esplicazione della funzione rogatoria giustifica – alle condizioni previste dalla norma – la corresponsione del diritto di rogito al Segretario, non rilevando a questo fine il momento in cui l’ente riscuote i diritti di segreteria.
Dal punto di vista procedimentale, quindi, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell’ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del D.L. 90/2014 – tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento – e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.