Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Come già evidenziato nei giorni scorsi, tra le misure finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi PNRR e dei soggetti attuatori, ve ne sono alcune che riguardano direttamente gli enti locali (art. 8).
Ci riferiamo in particolare all’innalzamento fino al 50% (oggi il tetto è al 30%) della percentuale massima di incarichi dirigenziali “a contratto” (ex art. 110, comma 1, del TUEL) conferibili dagli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR; all’introduzione di una deroga al meccanismo di risoluzione automatica degli incarichi ex artt. 90 e 110 TUEL in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie; all’introduzione della possibilità per gli enti locali che rispettano determinati requisiti di incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale; alla possibilità di prevedere in sede regolamentare l’erogazione, relativamente ai progetti del PNRR, dell’incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti stessi.
Pertanto, «al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del Pnrr», per tutto il quadriennio 2023-2026 gli enti locali potranno incrementare (in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017) l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio (anche di livello dirigenziale) fino ad un massimo del 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
Le condizioni al cui rispetto è subordinata questa possibilità sono le seguenti:
a) il rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente a quello di riferimento;
b) il rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti nell’anno precedente a quello di riferimento;
c) un’incidenza del salario accessorio nell’ultimo rendiconto approvato non superiore all’8% del totale della spesa del personale indicata al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ex articolo 228, comma 5, del Tuel;
d) l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.