Il testo ormai definitivo del Decreto Milleproroghe prevede la proroga per l’anno 2023 della misura straordinaria contenuta, per l’anno 2022, nel D.L. 50/2022 Decreto “Aiuti”.
L’art. 40-bis del D.L. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 disponeva: “Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unionidi comuni, delle province e delle città metropolitane – 1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 142, commi 12 -bis e 12 -ter , e all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.”
L’art. 11 comma 8-decies del Decreto Milleproroghe prevede: “All’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”. All’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “dell’esercizio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercizi 2022 e 2023”.
Gli enti potranno quindi destinare al maggior costo delle utenze gli incassi di competenza sull’accertato di competenza “con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti”, pertanto incassi 2023 relativi a sanzioni elevate nel 2023.