Facendo seguito al comunicato del 20 gennaio scorso, con il quale si è inteso chiarire che il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente, il Ministero dell’Interno ha reso noto oggi che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023.
Infine, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il Ministero precisa che il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”.