Per i casi in cui, nell’ambito di un singolo appalto, un unico soggetto debba svolgere, come previsto dalla normativa in vigore, più attività considerate dal regolamento separatamente ai fini dell’incentivo, è legittimo compensare le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento oppure è necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all’attività prevalente?
Nel fornire riscontro al presente quesito, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha evidenziato che, nel silenzio della norma, laddove un singolo soggetto svolga due attività riconosciute come incentivabili, gli dovrà essere riconosciuta la quota d’incentivo spettante (sulla base dello specifico regolamento) per ciascuna delle attività svolte. Infatti la normativa nazionale non prevede limitazioni in tal senso e, non escludendo espressamente che uno stesso soggetto possa svolgere più attività incentivabili, si deduce, quindi, che ciò sia consentito. L’unico limite che la normativa pone per queste ipotesi, o all’eventuale cumulo d’incentivi, a favore di uno stesso soggetto, derivante da più appalti, è quello ex comma 3 dell’art. 113, ovvero che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”.
Lo stesso Ministero, tuttavia, ha anche evidenziato l’opportunità di normare compiutamente la specifica fattispecie all’interno dell’apposito regolamento all’uopo approvato dall’amministrazione comunale.