Con la sentenza n. 32742/2022, la Cassazione ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’esenzione per gli enti non commerciali, è necessario che il soggetto passivo presenti apposita dichiarazione IMU, la quale, se non omessa, non può essere sostituita da altro tipo di documentazione, quali ad es. perizie tecniche attestanti la superficie da esentare. Non è altresì rilevante il fatto che il Comune fosse a conoscenza dell’utilizzazione mista dell’immobile.
Nel caso di specie, il contribuente contestava un avviso di accertamento IMU sostenendo che una parte del fabbricato posseduto dovesse essere esentato in quanto utilizzato promiscuamente per attività commerciale e non commerciale.
La Cassazione precisa quindi che gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, sul modello precipuamente individuato con Decreto Ministeriale, allo scopo di informare l’Ente circa l’utilizzo proporzionale per l’una o l’altra attività, ossia al fine di applicare i criteri previsti dall’art. 91 bis D.L. 1/2012 e dall’art. 5 D.M. n. 200/2012, tuttora vigenti.