Dalla sentenza n. 5717/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio si evince che le agevolazioni previste in ambito IMU per gli immobili aventi carattere storico-artistico si applicano solo in presenza del c.d. “vincolo culturale diretto”.
Il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) prevede infatti due differenti tipologie di vincolo culturale. Gli artt. 10 e seguenti disciplinano in primo luogo il c.d. “vincolo diretto”, ossia quello che viene riconosciuto sui beni che per le loro specifiche caratteristiche possono considerarsi culturali in senso stretto; gli artt. 45 e seguenti prevedono invece il c.d. “vincolo indiretto”, vale a dire quello gravante su immobili funzionalmente collegati ai primi che si trovano nelle immediate vicinanze.
In base al contenuto nella pronuncia richiamata, appare evidente che le agevolazioni IMU possano essere applicate solo con riferimento ai cespiti rientrati nel solo vincolo diretto, dato che ratio della norma è quello di favorire i proprietari di beni culturali che, proprio per la loro qualità, necessitano di una gestione particolare e sicuramente più onerosa rispetto ad altri immobili che, pur sottoposti a vincolo, subiscono limiti minori (ad es. mantenimento di un determinato colore delle facciate).