Avrà luogo domani (giovedì 29 dicembre) il voto al Senato sulla preannunciata questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo 1 del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (A.S. 442), nel testo approvato dalla Camera.
Riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale:
- il comma 283, il quale consente in via sperimentale nel solo anno 2023 di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (cd. quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 potrà però essere esercitato anche successivamente alla predetta data;
- il comma 306, il quale dispone la proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili (pubblici e privati) individuati dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 11 febbraio (restano quindi fuori dalle disposizioni “di favore”, rispetto alle ultime determinazioni legislative, i genitori di ragazzi di età non superiore ai 14 anni). Si prevede in particolare che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
- i commi da 330 a 333, i quali dispongono l’incremento (per il solo anno 2023) di un miliardo di euro degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale pubblico. Tale incremento è volto all’erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum (da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio), da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Tuttavia, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i predetti oneri sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;
- il comma 345, con il quale viene elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;
- il comma 359, il quale eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30% all’80% della retribuzione l’ammontare dell’indennità spettante per congedo parentale. La suddetta disposizione si applicherà però soltanto con riferimento ai lavoratori che termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001) successivamente al 31 dicembre2022;
- i commi da 825 a 828, i quali consentono innanzitutto di destinare le risorse del Fondo assunzioni Pnrr (D.L. n. 152 del 2021) da 30 milioni di euro annui fino al 2026, già destinato ai Comuni attuatori di progetti del Piano con popolazione fino a 5mila abitanti, per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali. Le risorse del Fondo saranno ripartite con dpcm e saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli Comuni. In materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali, inoltre, i commi in esame ampliano la platea, in aggiunta ai 345 segretari che hanno superato il corso-concorso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2021, anche ai borsisti non vincitori che abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità;
- il comma 898, il quale, nel modificare l’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le partecipazioni degli enti locali, prevede che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non potrà tuttavia essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026. Restano inoltre fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.