Con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti, oggi, mercoledì 21 dicembre, l’Assemblea del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, nel testo licenziato dalla 5a Commissione il 16 dicembre.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.
Nel testo del provvedimento licenziato oggi da Palazzo Madama troviamo anche alcune importanti novità per gli enti locali.
Il nuovo art. 8-bis, ad esempio, al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, prevede l’estensione fino a tutto il 2023 dell’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti.
Con la modifica in esame, pertanto, il periodo di applicazione della deroga all’art. 222 del TUEL diviene il quadriennio 2020-2023.
Un’altra proroga riguarda i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (le scadenze del secondo semestre 2022 sono prorogate in blocco al 31 marzo del prossimo anno), evitando quindi che importanti risorse Pnrr andassero perdute o fossero oggetto di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori.
La norma approvata su proposta dell’Anci (art. 10, commi 2-bis e 2-ter) consente altresì di considerare pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai Comuni non capoluogo, prevalentemente piccoli Comuni, senza passare per aggregazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, ecc.
Viene poi prevista la disapplicazione (art. 3-ter) della sanzione del taglio dell’1% delle entrate correnti (sanzione prevista dall’articolo 243, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000) per gli enti locali strutturalmente deficitari e per gli enti locali in predissesto che non riescano a rispettare i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione.
Si annuncia inoltre una revisione dei meccanismi di distribuzione dei fondi per la rigenerazione urbana dal 2027 al 2034 (art. 14-quinquies), cioè nel periodo successivo alla chiusura del Pnrr dove sono stati fatti rientrare i finanziamenti di questi investimenti per il 2021-26.
L’art. 14-sexies, da ultimo, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di vigenza delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto legge n. 162 del 2019, che, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Lo stesso articolo prevede altresì, in modo espresso, che gli incarichi di vicesegretario, laddove conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguiranno sino a naturale scadenza.