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Mantenimento partecipate deve basarsi su convenienza economica e sostenibilità finanziaria

La recente deliberazione n. 19/2022 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, nell’esaminare la rilevanza delle operazioni straordinarie riguardanti le società partecipate ai fini dell’espressione del parere della stessa Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del TUSP, ha rimarcato un importante principio che deve caratterizzare l’attività di ricognizione periodica: il mantenimento della partecipazione in una società deve considerare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria di tale scelta. Ne consegue che l’adempimento di ricognizione che le Amministrazioni pubbliche si accingono a completare non si esaurisce in un mero riepilogo delle caratteristiche e dei parametri contabili ed organizzativi delle società rientranti nel gruppo pubblico ma comporta una verifica attenta delle condizioni aziendali in cui tali società versano ed in una valutazione dei possibili effetti che potrebbero determinarsi sull’ente socio e sul rapporto di servizio tra le parti. In proposito si riporta stralcio della Deliberazione richiamata: “i parametri di “convenienza economica” e “sostenibilità finanziaria”, che, in aderenza ai principi affermati dall’art. 1, comma 2, del TUSP (in particolare, sotto il profilo della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”), devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 5 del TUSP, devono essere valutati anche in occasione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del mantenimento delle partecipazioni (come da requisiti elencati nell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016)”.

Tags: Mantenimento partecipazioni, Revisione periodica partecipate