Il fatto che un immobile sia oggetto di trattative o di contratti preliminari di vendita dimostra il venir meno della sua funzione strumentale all’attività dell’ente non commerciale e pertanto non può essere esentato dal versamento dell’IMU: è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 27242/2022.
Si legge infatti nella sentenza: “[…] la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata […]”. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, non ogni mancato utilizzo è idoneo ad escludere il diritto al trattamento agevolato, “ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione delle strumentalità del bene”.
Nel caso di specie, essendo stato destinato alla vendita, il bene immobile perdeva il suo carattere di strumentalità alle attività istituzionali dell’ente non commerciale e pertanto quest’ultimo resta tenuto al versamento del tributo.
Giova tuttavia evidenziare come tale circostanza non sia sempre agevolmente verificabile da parte dei Comuni. Le trattative infatti, svolgendosi privatamente tra i contraenti, potrebbero non essere conosciute dall’Ente ed anche l’eventuale contratto preliminare potrebbe non essere trascritto nei registri immobiliari. Inoltre occorre distinguere la situazione effettiva in cui versa il bene: l’eventuale offerta sul mercato non ne fa automaticamente decadere l’utilizzo per scopi non commerciali, sebbene indubbiamente ne costituisca indizio.