L’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ivi indicate (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 6 del 10/4/2018, ha affermato che la disposizione in esame consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. Ed invero, in maniera innovativa rispetto alla disciplina previgente, il nuovo codice prevede la possibilità di incentivare attività dirette ad assicurare l’efficacia della spesa e l’effettività della programmazione, ampliando il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, che ricomprende ora anche il personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.
La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo e attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure.
In proposito, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con parere n. 1483 del 30/8/2022, ha chiarito che l’articolo 113 del Codice delinea un elenco tassativo di attività incentivabili che, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. Tanto premesso, ha ritenuto che la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del Codice.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, risultano incentivabili le attività volte ad elaborare i documenti di programmazione della spesa per investimenti di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, secondo gli schemi allegati al decreto ministeriale 16/01/2008 n. 14.
Si ritiene, quindi, che l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera non possa rientrare tra le attività incentivabili. È invece incentivabile la partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti.
È quanto si legge in un Parere del Presidente Anac discusso nel Consiglio del 16 novembre 2022.