Con la sentenza 4058/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha statuito che, in ambito IMU, un’area edificabile sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta perché inserita in un programma di compensazione urbanistica, non è assoggettabile al tributo poiché il diritto edificatorio non ha natura reale, non costituisce una qualità propria del terreno e può essere oggetto di trasferimento autonomo rispetto al cespite da quale è sorto.
Le conclusioni dei giudici tributari si pongono in linea con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza Sezioni Unite n. 23902/2020 commentata, ed applicata ad un caso di studio (rimborso del tributo versato), nell’Approfondimento n. 29 del 13 dicembre 2021.
La Cassazione, così come i giudici laziali, evidenziano come il diritto edificatorio abbia natura compensativa ed indennitaria, e non reale. Tale circostanza esclude la sussistenza del presupposto tributario caratterizzato da una “relazione di realità” con il bene oggetto di imposizione. Pertanto l’incompatibilità tra il diritto edificatorio ed il carattere reale dell’IMU fa venir meno l’obbligo della corresponsione del tributo da parte del contribuente.