Con la Delibera n. 168/2022/PRSE la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha formulato una specifica osservazione, nell’ambito di alcune criticità rilevate in relazione alla mancata costituzione della cassa vincolata, in merito al vincolo di cassa derivante dai Fondi COVID.
I Magistrati contabili hanno verificato i dati presenti nella Certificazione trasmessa a Pareggio di Bilancio, con quelli registrati nel Risultato di Amministrazione tra le quote vincolate e successivamente con le somme riscostruite dal Comune a titolo di giacenza di cassa vincolata non trovando le opportune corrispondenze.
“Risultano pertanto trasferimenti correlati all’emergenza epidemiologica da Covid 19 non interamente utilizzati nel corso dell’esercizio che, ai sensi dell’art.11 1, comma 823, l. n. 178/2020, devono essere oggetto di apposito vincolo nel risultato di amministrazione in quanto trattasi, di entrate caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo” espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), all’art. 185, comma 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 del TUEL (cfr. Deliberazione sezione regionale di controllo per il Lazio n. 93/2022/PRSE)”, tanto evidenzia la Corte dei Conti.
Le risultanze della Certificazione dei Fondi Covid, che gli enti si troveranno a dover redigere per l’ultima volta entro maggio 2023, devono sempre trovare esatta corrispondenza con le quote vincolate del Risultato di amministrazione (vincoli di legge e vincoli da trasferimenti a seconda che si tratti di Fondone o di specifici ristori) e conseguentemente con la relativa quota di cassa vincolata.
L’integrato recepimento dei saldi derivanti dalla Certificazione dei Fondi COVID sarà uno dei temi trattati nel corso dei Webinar dedicati che NeoPA ha organizzato il 16 e il 23 novembre prossimi.