Con deliberazione n. 181/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ha ribadito l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori.
Sul punto, ricordano infatti i Giudici, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni, escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in parola (Sezione controllo Campania, delib. n. 21/2022/PAR e delib. n. 14/2021/PAR; Sezione controllo Emilia-Romagna, delib.n. 33/2020/PAR; Sezione controllo Veneto, delib. n. 121/2020/PAR; Sezione controllo Lazio, delib. n. 60/2020/PAR; Sezione controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sezione controllo Marche, delib. n. 28/2018/PAR; Sezione controllo Lazio, delib. n. 57/2018/PAR; Sezione controllo Toscana, delib. n. 186/2017/PAR; Sezione controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR e n. 190/2017/PAR).
Orientamento ribadito, da ultimo, dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna la quale, in fattispecie assolutamente analoga al quesito formulato e seguendo il solco già ampiamente delineato, ha ribadito che presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche” (Sez. controllo Sardegna, delib. n. 96/2022/PAR). In tal senso, le recenti deliberazioni richiamate rinviano direttamente a quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2019/QMIG, laddove si affermava che l’art. 113 citato fa espresso riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”, con ciò assumendo quale requisito ineludibile ai fini dell’attribuzione degli incentivi, l’espletamento di una gara. Soluzione, questa, che consente di conservare una stretta aderenza al dato normativo.
In mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).