Con la sentenza n. 265 del 19/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca ha applicato per la prima volta quanto statuito dalla Corte Costituzionale n. 209/2022 (di cui abbiamo dato notizia il 17/10/2022) nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 2, quarto periodo D.L. 201/2022 nella parte in cui richiede che il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica debbano competere sia al soggetto passivo che al suo nucleo familiare.
Il giudizio veniva promosso per l’impugnazione di un avviso di accertamento nel quale non veniva riconosciuta l’esenzione IMU in quanto il contribuente aveva residenza e dimora in una abitazione sita in un Comune diverso da quello nel quale risiedeva il suo nucleo familiare.
Ricordando le motivazioni della Corte Costituzionale e rilevando come in passato l’orientamento della Cassazione (ad es. sent. 17408/2021 e 1199/2022) aveva di fatto privilegiato le ragioni degli Enti a scapito delle famiglie che, per ragioni lavorative, si trovano a occupare abitazioni diverse, i giudici tributari hanno invece confermato l’esenzione per l’abitazione principale di entrambi i coniugi, conformandosi prontamente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale.