Con l’ordinanza 24462/2022, la Cassazione ha stabilito che l’esenzione prevista per le abitazioni principali deve essere riconosciuta, nei limiti della quota posseduta, solo in capo al soggetto che utilizza il fabbricato come propria abitazione e non anche ai contitolari che restano tenuti al pagamento del tributo.
Per i giudici di legittimità sono errate le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto di estendere il beneficio fiscale sulla scorta della realtà sostanziale del bene, ossia la destinazione ad abitazione principale di un fabbricato da parte di uno dei tre fratelli comproprietari, in quanto – a detta della CTR – l’attribuzione della quota di proprietà a ciascun soggetto ha carattere meramente formalistico.
Il principio posto dalla Cassazione si pone in linea con quanto previsto all’art. 1 co. 743 L. 160/2019, secondo il quale “In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione del tributo si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. La disposizione conferma infatti che, al fine della determinazione del tributo, devono essere considerate solo le circostanze proprie del singolo soggetto passivo.