La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25696/2022, ha accolto il ricorso presentato da una Società di gestione delle entrate tributarie avverso una decisione della CTR che aveva disapplicato un Regolamento comunale per l’applicazione della TIA contenente una disposizione che assoggettava alla tariffa fissa le utenze non domestiche produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
Nel caso specifico, la Società ricorreva in Cassazione in quanto la sentenza della CTR aveva erroneamente ritenuto che la TIA non fosse dovuta, per la quota fissa, in caso di produzione di rifiuti speciali.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la TIA deve sempre coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti e quindi anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. A tal proposito, la Cassazione ha affermato quanto segue:
“[…] la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, e al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (Cass. n. 5360/2020; n. 14038/2019; n. 22127/2017; n. 10787/2016)”.
La Corte ha concluso evidenziando che: “[…] ha errato, allora, il giudice d’appello nel ritenere che la contribuente, in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, fosse interamente esonerata dal versamento anche della sola quota fissa della TIA 1, palesandosi al contrario pienamente legittimo il regolamento del Comune di (omissis), che prevedeva l’onere di pagare la detta quota fissa, anche nel caso di produzione di rifiuti non assimilabili a quelli urbani”.
A parere di chi scrive tale orientamento è applicabile anche alla TARI dal momento che il presupposto impositivo di quest’ultima è il medesimo di quello applicato nell’ambito TIA: infatti, è vero che la Legge 147/2013 all’art. 1 comma 649 prevede esplicitamente che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali […]”, tuttavia anche in tema di TIA, l’art. 49 comma 2 del D. Lgs. 22/1997 disponeva che la tariffa fosse istituita per la copertura dei “costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico” escludendo implicitamente la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti speciali.
I giudici hanno comunque ritenuto che le superfici produttive di rifiuti speciali debbano essere assoggettate al tributo in relazione ai costi indivisibili del servizio non correlati all’effettivo conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti. Il comma 4 dell’articolo 49 specifica infatti che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
Chi scrive concorda pienamente con il principio di assoggettamento alla tariffa fissa da parte delle utenze produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, in quanto la stessa è volta alla copertura “delle componenti essenziali del costo del servizio”, sebbene la disciplina normativa TARI sul punto pare piuttosto chiara quando sostiene che le utenze produttive di tali tipologie di rifiuto debbano essere esonerate dal tributo, quindi anche in relazione alle componenti indivisibili (di cui comunque godono tutte le utenze) per la copertura delle quali l’onere ricadrebbe quindi integralmente sui soli soggetti che producono rifiuti urbani.