In data odierna l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati alcuni nuovi orientamenti applicativi concernenti il personale delle amministrazioni locali, alcuni dei quali relativi al personale dirigente ed altri al personale non dirigente.
Di seguito i nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia.
Ai lavoratori in regime di tempo parziale i premi correlati alla performance vanno ridotti proporzionalmente alla percentuale di part-time?
Premesso che l’art. 7, comma 4, lett. b) del CCNL del 21 maggio 2018 rimette alla contrattazione integrativa la definizione dei “criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance”, si evidenzia che fermo restando l’autonomia negoziale delle parti, all’art. 55, comma 11 del CCNL in esame viene espresso un principio generale ai sensi del quale “I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.”
In caso di utilizzo del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 come deve essere operato il calcolo per la decurtazione delle festività soppresse. Cumulativamente con le ferie e separatamente?
Con riferimento al quesito in oggetto, atteso che, come indicato al comma 6 dello stesso art. 28 del CCNL 21.05.2018, a tutti i dipendenti sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare – ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 -, si ritiene che l’istituto delle “festività soppresse”, sia un istituto che, anche se per molti aspetti assimilato a quelle delle ferie, sia comunque distinto e diverso e che pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs 151/01, debba essere effettuato separatamente per tipologia.
Rientra nella prerogativa di parte datoriale l’assunzione di proprie iniziative, laddove non sia raggiunto l’accordo che contempli la necessità di assicurare le prestazioni indispensabili strettamente connesse allo svolgimento delle attività relative alla campagna vaccinale Covid 19 con le esigenze legate alla garanzia del diritto allo sciopero?
Si ritiene che le attività vaccinali Covid – 19, in quanto espletate in regime di eccezionalità ed urgenza dettato dalla legge, sarebbero già sussumibili nelle “attività di igiene e sanità pubblica” e tra queste, più in particolare, a quelle “connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti” previste nella lett. B), primo alinea, degli articoli sui servizi pubblici essenziali contenuti negli Accordi del 2001 sui servizi pubblici essenziali del comparto e delle Aree III e IV. Inoltre l’art. 4, comma 3, lett. d) dell’Accordo sui servizi pubblici essenziali e procedure raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 26.9.2001, prevede che “le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili”.
Si rammenta altresì che nei CCNL 2016-2018 delle aree dirigenziali Sanità e PTA delle funzioni locali, gli articoli sulle materie oggetto di CCI prevedono con chiarezza che fra tali materie vi sia ricompresa l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa.
Inoltre, gli articoli dei medesimi CCNL rubricati “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” prevedono (si vedano i commi 3) che sia l’Azienda a convocare i soggetti sindacali (di cui agli artt. 3 degli Accordi del 2001 sui servizi pubblici essenziali del comparto e delle Aree III e IV) e che (si vedano i commi 4) su questa materia “Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. …, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione…”.