Con la recente sentenza n. 29142 del 6 ottobre 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione si è soffermata sulle ricadute della c.d. riforma Madia sul sistema disciplinare del pubblico impiego, enunciando i seguenti principi:
– «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, ai sensi dell’art. 22, co. 13, d.lgs. 75/2017, secondo cui le disposizioni di nuova introduzione si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia), nel caso in cui l’addebito riguardi comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo quella data deve farsi riferimento, qualora essi siano perseguiti in un unico procedimento sanzionatorio, alla disciplina della legge sopravvenuta»;
– «anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia) all’art. 55-bis d.lgs. 75/2017, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all’ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente ed il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che sono certamente rilevanti eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti, le quali vanno tuttavia anch’esse misurate in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest’ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti».
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Le novità apportate al procedimento disciplinare nel pubblico impiego dalla c.d. riforma Madia
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