Con la sentenza 21884/2022, la Corte di Cassazione ha precisato che la notifica effettuata dal contribuente presso un ufficio distaccato del Comune, e non alla sede principale indicata negli atti difensivi, è valida.
Con ricorso, un contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune e in integrale riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittimo il silenzio-diniego della resistente Amministrazione comunale rispetto all’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’Imposta sulla pubblicità.
La CTR, a fondamento della decisione, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello, notificato dal Comune, rilevando che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente in luogo diverso dal domicilio eletto in primo grado, era affetta da nullità per violazione dell’art. 17 D.Lgs. n. 546/1992, e, quindi, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 51 proc. trib., per l’impugnazione della decisione.
Precisa la Corte di Cassazione che “La notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, e art. 51, comma 2, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare”.