“Le situazioni dei candidati a pubblici concorsi impediti a sostenere la prova per ragioni legate alla pandemia da covid-19 sono tutelabili mediante lo svolgimento di sessioni suppletive o supplementari: a) nella vigenza dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 44 del 2021, che consente la deroga alla contestualità delle prove, nel rispetto della trasparenza ed omogeneità delle prove somministrate; b) in caso di prova di concorso computer based ed articolata mediante quesiti a risposta multipla, dove non sussistono problemi di garanzia dell’anonimato”.
È quanto affermato dal Tar Lazio, sez. III-bis, nella recente sentenza n. 11680 dell’8 settembre 2022.
Il Tribunale, infatti, pur ribadendo il carattere sostanzialmente riparatorio e ripristinatorio della par condicio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per factum principis connesso a imperiose esigenze extra ordinem di salute collettiva, ha rilevato che diversa può essere l’operazione di contemperamento degli interessi laddove si tratti di concorsi rivolti ad una platea non numerosa e da svolgersi necessariamente con elaborati complessi a stesura libera (come ad esempio temi) che richiedono contestualità, così come laddove si tratti di concorsi il cui svolgimento sia interamente regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed all’abrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 (purché non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia).