Come noto, il D.L. 6 marzo 2014, nr. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 nr. 68, all’articolo 4 ha disciplinato gli effetti della violazione da parte delle Regioni e degli enti locali dei vincoli finanziari relativi alla contrattazione integrativa ed all’utilizzo dei relativi fondi.
In particolare:
– il comma 1 prevede l’obbligo delle Regioni e degli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari relativi alla contrattazione integrativa di recuperare integralmente le somme indebitamente erogate sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione integrativa, in quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Il recupero avviene, dunque, attraverso il riassorbimento dell’indebito sul fondo degli anni successivi. Il medesimo comma impone inoltre alle Regioni ed agli enti locali di adottare negli stessi casi anche misure di contenimento della spesa per il personale, attraverso piani di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche;
– il comma 2 dispone che le somme da recuperare ai sensi del precedente comma uno, per le Regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, possono essere compensate anche attraverso l’utilizzo di risparmi di spesa ed, in particolare, i risparmi derivanti: dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al medesimo comma uno nonché dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (piani triennali di razionalizzazione e riduzione della spesa). In sostanza, il comma due prevede come ulteriore possibilità di recupero la compensazione con risparmi di spesa, opzione tuttavia riservata ai soli enti in linea con il patto di stabilità interno;
– il successivo comma 3, invece, recita quanto segue: «Fermo restando l’obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
Gli atti di costituzione dei fondi e l’utilizzo dei fondi, nel concorso delle condizioni previste dalla norma— (mancato riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale, rispetto del patto di stabilità interno, rispetto dei vincoli di spesa ed alle assunzioni indicati dalla norma) — sono sottratti, cioè, alla nullità disposta per i contratti collettivi integrativi decentrati dal richiamato comma tre quinquies dell’articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001, a tenore del quale: «Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».
Sennonché, a giudizio della Cassazione, la retroattività della sanatoria deve intendersi temporalmente limitata agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi adottati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. nr. 150/2009.
In tal senso, hanno precisato i Giudici nella recente ordinanza n. 25047/2022, depone il chiaro dato letterale della norma, in quanto i precisi riferimenti temporali in essa contenuti (al comma 3-quinquies dell’articolo 40 D.Lgs nr. 165/2001 ed agli atti adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del D.Lgs. nr. 150/2009) sarebbero del tutto sovrabbondanti se la disposizione avesse inteso operare una sanatoria generalizzata delle nullità della contrattazione delle regioni e degli enti locali, in qualsiasi tempo verificatesi.
Né appare decisivo il riferimento testuale della norma, valorizzato nella sentenza impugnata, agli atti di utilizzo dei fondi «comunque» costituiti, giacché I’ avverbio «comunque» non è indicativo di un tempo ma di una modalità; il legislatore ha voluto comprendere nella previsione normativa le forme eterogenee con le quali le regioni e gli enti locali avevano provveduto alla formazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria ed al loro utilizzo, spesso in mancanza della contrattazione integrativa per l’anno di riferimento.
La ratio della disposizione, prosegue l’ordinanza, è quella di sanare la nullità dei contratti integrativi sottoscritti dalle regioni e dagli enti locali dopo la entrata in vigore del D.Lgs nr. 150/2009 (e prima della scadenza del termine di adeguamento previsto dall’articolo 65 D.Lgs. nr. 150/2009) — nonché degli atti di utilizzo dei fondi per lo stesso periodo — in ragione di una obiettiva situazione di incertezza interpretativa e di difficoltà operativa per la contrattazione decentrata di livello locale. Con il blocco della contrattazione nazionale (articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010) la contrattazione integrativa, infatti, avrebbe dovuto conformarsi immediatamente alle disposizioni della riforma del 2009 sugli ambiti della contrattazione collettiva e sui presupposti della retribuzione premiale, senza poter avvalersi delle indicazioni del livello nazionale e con il limite del rispetto del tetto della «spesa storica» (articolo 9, comma 2-bis, D.L. nr. 78/2010).
Nell’anno 2011, con il D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, articolo 5, comma 1, lo stesso legislatore intervenne a confermare l’obbligo della contrattazione integrativa successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. nr. 150/2009 di applicare immediatamente le disposizioni della riforma; la norma di interpretazione autentica chiarì, infatti, che il termine di adeguamento concesso alla contrattazione integrativa dall’ articolo 65 D.Lgs. nr. 150/2009 si riferiva ai soli contratti integrativi già sottoscritti ed in corso di vigenza al 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 150).
Il D.L. nr. 16 del 2014 è dunque intervenuto, ex post, a sanare gli effetti derivanti dall’ eventuale mancato adeguamento della contrattazione integrativa decentrata; di fatto, si è riallineata, quanto al periodo temporale di tolleranza, la contrattazione integrativa successiva al D.Lgs. nr.150/2009 a quella già sottoscritta e vigente al momento della sua entrata in vigore.