Al fine di accertare la soggettività passiva IMU non è rilevante il contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati, poiché il tributo resta in capo al venditore fino alla stipula del contratto definitivo: è quanto stabilito nell’ordinanza 24972/2022 della Corte di Cassazione.
Precisa, infatti, la Corte che “La posizione giuridica di chi sia immesso in un immobile in attuazione di un preliminare di vendita ad effetti anticipati è una posizione non di possesso bensì di detenzione”.
Il possesso, secondo quanto previsto all’art. 1140 c.c., è una situazione di fatto ad immagine del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che, tuttavia, non attribuisce all’acquirente tali diritti.
Richiamando la sentenza SS.UU. 7930/2008, la Suprema Corte ricorda che nella promessa di vendita, se il bene viene consegnato prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi perché la disponibilità ottenuta dall’acquirente promissario si fonda sulla esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, con effetti meramente obbligatori: “La relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem […]”.
Da tali premesse, posto che in ambito IMU il soggetto passivo è soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sul bene, non può riconoscersi in capo al promissario acquirente la soggettività passiva perché egli è mero detentore qualificato dell’immobile. Sarà pertanto tenuto al pagamento solo il proprietario dell’immobile compromesso in vendita.